Art. 6
Attribuzione del punteggio di merito
In vigore dal 9 feb 2008
1. L'attribuzione del punteggio di merito agli ufficiali giudicati idonei, di cui all', comma 2, lettera b), è effettuata secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 21, commi da 2 a 7, del decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine le competenti commissioni esprimono un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale da giudicare.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-6