Art. 5

Valutazione dell'idoneità all'avanzamento

In vigore dal 9 feb 2008
1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento, di cui all', comma 2, lettera a), è diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali necessari per l'esercizio delle funzioni del grado superiore. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che per l'avanzamento ai gradi di generale deve risultare in modo eminente, è accertato anche nel caso in cui all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore. 3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato nella documentazione caratteristica, in relazione al periodo trascorso nel grado rivestito, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello e ad «eccellente» per l'avanzamento ai gradi di generale, nonché giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
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Valutazione dell'idoneità all'avanzamento (Art. 5 Regolamento concernente modalita' e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo