Art. 10

Rilevanza degli incarichi

In vigore dal 9 feb 2008
1. Per la valutazione di cui all', è attribuita preminenza agli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e alle attribuzioni specifiche, previsti dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, rispetto agli altri incarichi eventualmente conferiti. 2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali, particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano elevata autonomia decisionale e responsabilità nei settori del personale, operativo e logistico-amministrativo, soprattutto se diversificati per sede e tipologia. 3. Particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che rivestono un elevato ruolo strategico e caratterizzati dall'unicità della funzione. 4. Nella valutazione può tenersi conto delle qualificate e singolari conoscenze e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l'Amministrazione nonché delle attività di servizio che abbiano dato particolare lustro all'Istituzione. 5. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sè attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo