Art. 13
Tendenza di carriera
In vigore dal 9 feb 2008
1. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento di cui all', costituisce elemento di valutazione la tendenza di carriera, da intendersi come andamento complessivo della progressione di carriera.
2. La tendenza di carriera è valutata con riferimento agli esiti:
a) del corso di formazione presso l'Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l'avanzamento, con particolare attenzione alla posizione conseguita nella relativa graduatoria di merito di fine corso;
b) delle valutazioni per la promozione ai gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta e della posizione conseguita dall'ufficiale nella relativa graduatoria di merito.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le capacità e le attitudini risultanti dagli elementi di cui al comma 2 sono confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-13