Art. 8

Qualità morali, di carattere e fisiche

In vigore dal 9 feb 2008
1. Le qualità morali e di carattere, dimostrate, in particolare, nel grado rivestito, sono valutate in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, da delinearsi in base ai valori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, tenendo conto della realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate: a) le sanzioni disciplinari; b) le ricompense di ordine morale, anche avuto riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni. 2. Nella valutazione delle qualità fisiche si tiene conto della fascia di età in cui rientra il valutando, correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo di appartenenza. Non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.
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