Art. 11

Qualità intellettuali e di cultura

In vigore dal 9 feb 2008
1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale è valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione. 2. Con riguardo a quanto stabilito al comma 1, costituiscono, in particolare, elementi da valutare: a) l'iter formativo; b) i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; c) gli altri corsi in Italia e all'estero; d) i titoli culturali; e) la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; f) le pubblicazioni. 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
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