Art. 3
Autonomia dei giudizi di avanzamento
In vigore dal 9 feb 2008
1. I giudizi di avanzamento concernenti lo stesso ufficiale sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e l'ufficiale è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, è motivata con riferimento agli elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione e dalle informazioni acquisite ai sensi dell'.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-3