Art. 7
Punteggi e valutazione di sintesi
In vigore dal 9 feb 2008
1. I punteggi di merito sono attribuiti in relazione alle quattro categorie di requisiti previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e costituiscono, per ognuna di esse, l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie.
2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1:
a) si tiene conto della particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e del grado superiore da conseguire;
b) sono maggiormente indicativi delle qualità e delle attitudini previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001 gli elementi risultanti dalla documentazione di cui all' conseguiti nello svolgimento di compiti d'istituto, anche all'esterno dell'Amministrazione, rispondenti ad interessi o finalità propri del Corpo della Guardia di finanza ovvero comunque riferibili ad attività di servizio;
c) particolare rilievo riveste la qualifica finale attribuita dall'ultima autorità intervenuta nella redazione dei documenti caratteristici. Le diverse qualifiche finali sono considerate secondo la rilevanza e il periodo di attribuzione di ciascuna, tenendo anche conto delle aggettivazioni laudative espresse nei relativi giudizi.
Sono altresì valutate le flessioni dei giudizi nell'ambito dei documenti caratteristici, specialmente se riferite al passaggio da una qualifica finale superiore ad una inferiore.
3. Ai fini della valutazione del complesso delle caratteristiche e degli elementi della personalità di ogni valutando, è particolarmente considerata la figura dell'ufficiale che presenta un quadro armonico di tutte le qualità oggetto di valutazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-7