Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 9 feb 2008
1. Il regolamento si applica ai giudizi di avanzamento riferibili ad annualità successive a quella della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli di cui all' della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
2. Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, continua ad applicarsi alle procedure di avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza limitatamente ai giudizi di avanzamento relativi ad annualità antecedenti a quelle indicate al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 276
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;266#art-15