Art. 14

Procedimento di votazione, processo verbale e formazione delle graduatorie di merito

In vigore dal 9 feb 2008
Procedimento di votazione, processo verbale e formazione delle graduatorie di merito 1. Ciascuna delle fasi di cui all', comma 2, si conclude con la votazione da parte dei membri della commissione, previo approfondito esame collegiale, per ciascun ufficiale, delle relative qualità e capacità, da effettuare osservando i criteri previsti dagli articoli precedenti. I nominativi degli ufficiali nei cui confronti la commissione ritiene di dover sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono riportati nel documento redatto in conformità all'annesso 2 al modello di verbale in allegato 1. 2. Nel caso in cui uno o più membri della commissione si esprimano per la non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale: a) ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione della idoneità o non idoneità dell'ufficiale conforme all'annesso 3 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformità di giudizi, è predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere; b) il giudizio di non idoneità è motivato con riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. 3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo, redatti in conformità, rispettivamente, agli annessi 4 e 5 al modello di verbale in allegato 1. 4. Nei confronti degli ufficiali idonei, osservando le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, la commissione, previa discussione collegiale: a) esprime, per ogni ufficiale, le ragioni poste a base delle proprie valutazioni. A tal fine, ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione conforme all'annesso 6 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformità di giudizi, è predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere; b) assegna, conseguentemente, a ciascun ufficiale il punto di merito previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale viene riportato nell'apposito elenco recante i nominativi dei valutandi in ordine di ruolo, redatto in conformità agli annessi 7 e 8 del modello di verbale in allegato 1, rispettivamente, per gli ufficiali generali e per gli altri ufficiali; c) successivamente, sulla base del punteggio attribuito, procede alla formazione della graduatoria di merito, redatta in conformità all'annesso 9 al modello di verbale in allegato 1, nella quale i nominativi degli ufficiali valutati sono riportati in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, è data precedenza in graduatoria all'ufficiale più anziano in ruolo. 5. Gli atti di cui al comma 4 sono sottoscritti da tutti i componenti delle commissioni che hanno partecipato ai lavori e costituiscono parte integrante del verbale in cui sono riportate le attività svolte dalle medesime commissioni. Il verbale è redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario in conformità al modello in allegato 1. 6. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato d'ufficio ovvero dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento, dandone atto nel verbale di seduta. 7. Qualora la commissione abbia ritenuto di interpellare taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, le relative dichiarazioni sono riportate nel verbale di seduta. 8. Il verbale di seduta, nel quale sono riportate le operazioni svolte dalla commissione, è sottoscritto dal presidente e da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è inviato alle Autorità competenti all'approvazione degli elenchi degli idonei e non idonei nonché della graduatoria di merito.
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