Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 108
Modalità di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali
In vigore dal 19 mag 2006
1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonché della mobilità, in coerenza con i piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in conformità ai criteri organizzativi indicati dagli in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attività scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata; facendo a ltresì ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai sensi dell', comma 1; il quale provvede altresì all'assegnazione delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformità ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione.
4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale definisce il comparto di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell', comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione centrale risorse umane provvede altresì alla gestione delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione generale.
5. La disciplina del personale in organico è adeguata alle norme di cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica.
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