Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. III
Art. 40
Sistema di controllo strategico
In vigore dal 19 mag 2006
1. La funzione di controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, è assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni all'ENEA, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei due esperti esterni è designato dal Ministro delle attività produttive.
2. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta, anche su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal Comitato di Valutazione, di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nonché del supporto amministrativo ed informatico, tramite il Direttore generale, di unità organizzative afferenti alle direzioni centrali ed ai dipartimenti.
3. L'attività di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione del personale diigenziale di cui al comma 2, dell'. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
4. La valutazione dell'attività del Direttore generale è effettuata annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui al comma 1, ed è successivamente approvata, in seconda istanza, dal Consiglio di amministrazione. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione dei dirigenti, nonché la disciplina in materia di responsabilità.
Storico versioni
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