Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo V
Art. 44
Pianificazione, programmazione e budget
In vigore dal 19 mag 2006
1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo dell'Ente, i responsabili dei centri di responsabilità sviluppano l'attività di programmazione, secondo i principi di autonomia organizzativa individuati dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore generale, entro il mese di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti e delle attività che intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilità analitica e del controllo di gestione, nonché dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi così formulati costituiscono il fondamento analitico dello stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni centro di responsabilità, nonché, ove previsto, dell'eventuale budget economico.
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