Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo IV
Art. 41
Strumenti
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il ricorso agli strumenti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2003, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di ciascuno dei componenti del Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresì di prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per la predisposizione della relazione illustrativa di ciascuna proposta.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce i termini e le modalità per la formalizzazione e per la stipula degli atti necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso.
3. Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attività che ne sono oggetto, le modalità di funzionamento e di organizzazione dello strumento adottato, corrispondono alla modulazione organizzativa e di funzionamento propria dello stesso, secondo la descrittiva che ne risulta nella relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione, gli strumenti funzionano e sono organizzati: quelli di cui all', comma 1, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, secondo le modulazioni proprie delle obbligazioni programmatiche, mentre per quelli di cui allo stesso , comma 1, lettere b) e f), secondo la modulazione organizzativa e funzionale propria del soggetto - con o senza personalità giuridica - costituito, ovvero partecipato dall'Ente.
4. Le strutture organizzative dell'ENEA, in particolare i dipartimenti, partecipano o collaborano alle attività degli strumenti adottati in conformità agli accordi, ai programmi di ricerca ed alle finalità perseguite con ogni singolo strumento, nonché in attinenza alle materie di rispettiva competenza.
5. Il Direttore generale provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento delle informazioni circa l'evoluzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti di cui al comma 1, al fine di sottoporre agli organi dell'Ente relazioni periodiche atte a consentirne le opportune considerazioni, o deliberandi, in vista delle relazioni sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati perseguiti da ciascuno strumento, da inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del piano annuale dell'Ente, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257; nonché allo scopo di provvedere alle più opportune decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato.
Storico versioni
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