Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 49
Sistema di contabilità analitica
In vigore dal 19 mag 2006
1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilità analitica in grado di consentire l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilità e per centri di costo.
2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune decisioni, i dati forniti dalla contabilità analitica con le indicazioni degli eventuali scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti sono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica.
3. Le modalità di svolgimento e la periodicità dei referti di contabilità analitica sono indicati con atto del Direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-49