Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 53

Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario

In vigore dal 19 mag 2006
Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 2. Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dal Direttore generale entro il 15 ottobre di ogni anno. 3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione economica e finanziaria dell'Ente.
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Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario (Art. 53 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo