Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VI

Art. 51

Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie

In vigore dal 19 mag 2006
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati restano subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità, determinati dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 risulta dalle singole deliberazioni del Consiglio di amministrazione con cui vengono disposte le concessioni. 3. Il Consiglio di amministrazione provvede altresì con apposita deliberazione a determinare i criteri e le modalità con le quali vengono assegnate ed utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
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Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie (Art. 51 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo