Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VI

Art. 50

Finalità ed ambito di applicazione

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'ENEA è dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi di cui all' del citato decreto. 2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. I centri di responsabilità amministrativa costituiscono il riferimento organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo