Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo VI
Art. 50
Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 19 mag 2006
1. L'ENEA è dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi di cui all' del citato decreto.
2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. I centri di responsabilità amministrativa costituiscono il riferimento organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente.
Storico versioni
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