Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 4

Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione

In vigore dal 19 mag 2006
1. In casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione, esperti esterni ai quali sia stato conferito dall'Ente incarico specifico sulle materie da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unità, ai sensi dell' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni. 2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento esclusivo dell'informativa e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione. 3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al Direttore generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano acquisiti chiarimenti ed informative ulteriori da parte di responsabili delle unità della struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca.
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Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione (Art. 4 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo