Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 6

Assenze dei componenti del Consiglio

In vigore dal 19 mag 2006
1. I componenti del Consiglio di amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. 2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei relativi giustificati motivi. 3. Nel caso in cui un consigliere si astenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione al Ministro vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.
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Assenze dei componenti del Consiglio (Art. 6 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo