Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo II
Art. 11
Validità delle riunioni
In vigore dal 19 mag 2006
1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara il mancato raggiungimento del numero legale e rinvia la riunione ad altro giorno.
3. La verifica del numero legale è fatta all'inizio della seduta dal Presidente, coadiuvato dal segretario, e può essere reiterata nel corso della seduta ad iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente del Consiglio di amministrazione, ovvero di un componente del Collegio dei revisori.
4. Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione.
Storico versioni
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