Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 14

Astensione obbligatoria

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti: a) di liti o interessi personali; b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge. 2. Nei casi previsti dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione, prima dell'inizio della discussione, con dichiarazione da inserire nel processo verbale. 3. Il segretario, il Direttore generale e gli altri funzionari eventualmente invitati alla riunione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
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Astensione obbligatoria (Art. 14 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo