Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 17

Commissioni consiliari

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Consiglio di amministrazione può istituire commissioni consiliari a carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre all'organo stesso, in attuazione di principi di funzionalità e produttività, di semplificazione e snellezza amministrativa. 2. La composizione, la nomina, la durata e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari temporanee sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Le commissioni temporanee attendono, in base a specifici progetti, alle particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori. 3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e proposte da sottoporre all'organo deliberante.
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Commissioni consiliari (Art. 17 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo