Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo II
Art. 21
Conclusioni delle commissioni
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e sulle motivazioni delle eventuali proposte.
2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni è dato atto delle eventuali opinioni contrastanti.
3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini della formulazione delle proposte di competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-21