Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 21

Conclusioni delle commissioni

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e sulle motivazioni delle eventuali proposte. 2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni è dato atto delle eventuali opinioni contrastanti. 3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini della formulazione delle proposte di competenza.
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Conclusioni delle commissioni (Art. 21 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo