Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 24
Doveri del Collegio dei revisori
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle disposizioni statutarie del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 - afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sulla cura del suo concreto funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente.
2. Il Collegio dei revisori esercita altresì le funzioni di controllo contabile, provvedendo a:
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verificare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprimere con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio.
3. Il Collegio dei revisori può chiedere agli amministratori documenti ed ogni notizia utile al controllo. Può, altresì, procedere ad ispezioni, documentando l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-24