Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 28

Responsabilità del Collegio dei revisori

In vigore dal 19 mag 2006
1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
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Responsabilità del Collegio dei revisori (Art. 28 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo