Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 23

Funzioni del Collegio dei revisori

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati per la durata di quattro anni, in conformità alle disposizioni di cui all', comma 1 e 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, provvede al controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente, e svolge, in conformità alla disposizione di cui al citato , comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
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Funzioni del Collegio dei revisori (Art. 23 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo