Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 23
Funzioni del Collegio dei revisori
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati per la durata di quattro anni, in conformità alle disposizioni di cui all', comma 1 e 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, provvede al controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente, e svolge, in conformità alla disposizione di cui al citato , comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-23