Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 25
Poteri del Collegio dei revisori
In vigore dal 19 mag 2006
1. In via generale, e con riferimento a tutte le attività di amministrazione e di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei revisori può, altresì, chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento a società partecipate o controllate, sull'andamento delle operazioni volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonché sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o su determinati affari; ed inoltre, può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate o partecipate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale, documentando l'attività svolta nell'apposito libro di cui al comma 3 dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-25