Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 26
Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-26