Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 26

Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi. 2. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 3. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori (Art. 26 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo