Art. 26 · Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 26

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Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi. 2. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 3. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
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