Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 22

Durata in carica

In vigore dal 19 mag 2006
1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
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Durata in carica (Art. 22 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo