Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 18

Composizione delle commissioni consiliari

In vigore dal 19 mag 2006
1. Ciascuna commissione consiliare è composta da consiglieri di amministrazione in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede il Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere. 2. Il Consiglio nomina altresì eventuali membri supplenti. 3. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti. 4. Le commissioni possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti nelle materie da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse con funzioni referenti. 5. Di ciascuna riunione delle commissioni è redatto apposito verbale con le stesse procedure e formalità stabilite per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione.
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Composizione delle commissioni consiliari (Art. 18 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo