Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo III

Art. 29

Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'ENEA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della Pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi di vertice, dalle attività di gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile, riservate alla direzione generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di opportuni strumenti ai fini del controllo della regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, della valutazione della dirigenza e della valutazione e controllo strategico. 2. Il funzionamento delle strutture dell'Ente è ispirato al criterio di favorire l'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento dell'attività scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata, facendo, altresì ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca, nel rispetto della vigente normativa. 3. In attuazione e nei limiti delle disposizioni di cui agli , comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio di amministrazione provvede, su proposta del Direttore generale, ad istituire, modificare o sopprimere le strutture di secondo livello, in adeguamento alla eventuale rimodulazione degli obiettivi programmatici contenuti nei piani di sviluppo.
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Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura (Art. 29 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo