Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 34

Dipartimenti

In vigore dal 19 mag 2006
1. I dipartimenti di cui all', comma 1, lettera b), assolvono ai compiti definiti all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci. Si realizzeranno le forme di integrazione e collaborazione necessarie a rendere più efficace la loro azione. 2. In sede di prima applicazione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei cinque dipartimenti, specificamente individuati con regolamento interno ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 257 del 2003, adottato previe intese con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero della salute, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, potranno riguardare: a) il dipartimento Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. fusione (fisica della fusione, tecnologie della fusione, macchine a confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita); 2. fissione (presidio nucleare); b) il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile cura le attività di ricerca, di valutazione e di applicazione attinenti ai settori di intervento inerenti: 1. sviluppo sostenibile (programmazione degli usi del territorio e valutazione ambientale strategica; tecnologie e «best practices» per l'uso ottimale e la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilità ambientale); 2. cambiamenti climatici (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello» italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change; valutazione degli effetti e misure di adattamento sulla gestione delle coste, desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle produzioni e negli usi finali di energia, per la riduzione delle emissioni di CO2; cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto); c) il dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termodinamico e biomasse); 2. tecnologie energetiche avanzate (idrogeno, celle a combustibile, cicli termici avanzati e gassificazione carbone); 3. risparmio energetico (uso razionale dell'energia, mobilità sostenibile e trasporto innovativo); d) il dipartimento Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. tecnologie fisiche (ionizzanti, non ionizzanti, per applicazioni speciali e mediche, robotica e visione artificiale); 2. nuovi materiali (strutturali, funzionali e tecnologie di integrazione; nanofasici e nanostrutturati; qualificazione, caratterizzazione e certificazione di materiali e componenti); e) il Dipartimento biotecnologie, agroindustria e protezione della salute cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori: 1. protezione della salute; 2. sicurezza alimentare e ambientale; 3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi; 4. prodotti e processi a base biologica; 5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti. 3. L'articolazione organizzativa del dipartimento e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di attività omogenei, riportabili anche ad ulteriori settori di attività ed obiettivi strategici, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione della programmazione delle attività approvata con il piano triennale e con i piani annuali.
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-34

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Dipartimenti (Art. 34 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo