Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 38

Valutazione dei dirigenti

In vigore dal 19 mag 2006
1. La valutazione delle attività dei dirigenti ha periodicità annuale. 2. La valutazione dei dirigenti cui è affidata la responsabilità dei dipartimenti e delle direzioni centrali è effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui all' ed è successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale. 3. La valutazione degli altri dirigenti è effettuata con la partecipazione del valutato da un organo collegiale nominato dal Direttore generale, presieduto dal responsabile dell'Ufficio di cui all' ed approvata in seconda istanza dal responsabile dell'unità di primo livello interessato. 4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le responsabilità dirigenziali di cui all'. Tali misure si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando si verifica il rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.
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