Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo VIII
Art. 107
Funzioni e responsabilità dirigenziali
In vigore dal 19 mag 2006
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle unità alle quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilità dirigenziale prevista dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche intervenute.
2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'unità ad essi assegnata, informandone il dirigente gerarchicamente sovraordinato. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
3. Ai dirigenti responsabili di unità spetta la gestione finanziaria, contabile, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse loro affidate e di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli V, VI e VII del presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente gerarchicamente sovraordinato;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle unità dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla loro unità e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
Storico versioni
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