Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 109

Procedura di assunzione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell', comma 1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di studio, nonché per l'acquisizione di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalità e consentire l'accesso ai laureandi ai centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresì le procedure attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso altre amministrazioni od imprese, nonché l'acquisizione dì personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. 2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell', comma 1, è disciplinata la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA alle società di alta tecnologia di cui all', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo