Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo IX
Art. 110
Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione
In vigore dal 19 mag 2006
1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e gestione di carattere generale riguardanti le funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonché le altre strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale, provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio scientifico di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all' dello stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il Presidente dell'Ente, in attuazione dell', comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-110