Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VIII

Art. 105

Accesso alla qualifica di dirigente

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale nonché di almeno uno dei seguenti titoli: documentata esperienza di lavoro almeno decennale presso Enti o Istituti di ricerca, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche e private, secondo modalità di riconoscimento di cui alle vigenti disposizioni di legge. Sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale, che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. 2. Una parte dei posti messi a concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, può essere riservata ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, muniti di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, sono altresì ammessi soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nell'Ente, con contratto a termine, per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali. 4. L'esame verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, valutando, altresì, le esperienze professionali maturate. 5. Le commissioni di concorso sono nominate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono far parte esperti di particolare qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente.
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Accesso alla qualifica di dirigente (Art. 105 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo