Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. IV

Art. 100

P e n a l i

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all', comma 3, determina: a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, è proporzionato al valore del contratto ed è calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno; b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno; c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei beni o servizi acquisiti. 2. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Ai contratti relativi a lavori si applica la specifica disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
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P e n a l i (Art. 100 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo