Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 95

Congruità dei prezzi

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari a tal fine da lui incaricati, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il titolare del centro di costo può nominare, su conforme parere del Direttore generale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruità dei prezzi praticati.
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Congruità dei prezzi (Art. 95 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo