Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 92

Norme generali

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'acquisizione di bei e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in amministrazione diretta ovvero a cottimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori in economia si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito. 3. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa statale e comunitaria. 4. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa, su parere conforme del Direttore generale, può conferire, previa acquisizione del relativo curriculum, incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche ad esperti estranei all'Amministrazione, entro il limite di 50.000 euro esclusa IVA, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza. Per gli incarichi professionali di importo superiore provvede il Direttore generale.
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