Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VII

Art. 87

Programmazione triennale

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori di dipartimento e delle direzioni centrali, anche tenendo conto di quanto previsto dall' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, formula entro il 30 settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente. 2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Ente può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dall' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
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Programmazione triennale (Art. 87 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo