Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VII

Art. 88

Norme generali sull'attività contrattuale

In vigore dal 19 mag 2006
1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale all'attività negoziale di cui alla presente sezione si applica la normativa nazionale e la disciplina comunitaria, ivi comprese le direttive comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve le norme speciali previste dal presente regolamentp, anche ai sensi dell', comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. 2. Il Direttore generale con propri atti di indirizzo può stabilire che, per talune procedure contrattuali di importo inferiore a quello fissato per l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale disciplina. 3. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilità amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di cui all', comma 1, ovvero qualora il valore complessivo del singolo negozio giuridico, IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro caso provvede il Direttore generale. 4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi della procedura di acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo. 5. Il responsabile del centro di costo provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano indispensabile, è costituita dal Direttore generale apposita commissione consultiva, presieduta da un altro dirigente dell'Ente. 6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale. Con provvedimento del Direttore generale sono stabilite le modalità di applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, se del caso previa delega delle funzioni previste dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. 7. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa il Direttore generale approva gli schemi di contratto-tipo ed i pertinenti capitolati-tipo. 8. Il bando di gara e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, prevedono una clausola conforme a quanto previsto dall', conima 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 9. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'ENEA può procedere all'acquisizione degli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 10. Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente normativa, alle imprese affidatarie di contratti da parte dell'ENEA, o di altri soggetti per conto dell'ENEA, può essere sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza. Tale decisione è di competenza del titolare del centro di responsabilità amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma 3. 11. Al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni dì strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad unico ufficio o struttura di servizio, previa deliberazione del Direttore generale.
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Norme generali sull'attività contrattuale (Art. 88 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo