Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VII

Art. 89

Stipulazione ed approvazione dei contratti

In vigore dal 19 mag 2006
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 2. Provvede alla stipulazione, in rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo. 3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o più funzionari dell'Ente. 4. L'approvazione dei contratti è di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
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Stipulazione ed approvazione dei contratti (Art. 89 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo