Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo VII
Art. 89
Stipulazione ed approvazione dei contratti
In vigore dal 19 mag 2006
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
2. Provvede alla stipulazione, in rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo.
3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o più funzionari dell'Ente.
4. L'approvazione dei contratti è di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-89