Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 93

Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia

In vigore dal 19 mag 2006
1. Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo. 2. Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000 euro esclusa IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla progettazione di lavori, per i quali trovano applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ENEA. 3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. 4. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia sono specificate nei relativi provvedimenti di liquidazione e di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia (Art. 93 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo