Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 98

Procedura di affidamento

In vigore dal 19 mag 2006
1. In ogni caso la procedura per l'affidamento dei contratti disciplinati nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in relazione all'oggetto del contratto ed alla situazione di mercato - ai principi di trasparenza e di concorsualità, prevedendo un'adeguata indagine del mercato interno ed internazionale, la pubblicazione, con le forme ritenute più opportune, di avvisi, la definizione dei requisiti degli aspiranti affidatari e delle linee guida per la valutazione delle offerte, nel rispetto della par condicio fra gli offerenti e dell'obbligo di congrua motivazione della scelta. 2. Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che consentano il ricorso alla procedura negoziata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-98

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di affidamento (Art. 98 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo