Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo VIII
Art. 103
Nomina dei dirigenti dell'Ente
In vigore dal 19 mag 2006
1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali direttori, fatto salvo quanto previsto dall', sono scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili professionali determinati ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La nomina dei direttori di unità di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-103