Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VIII

Art. 103

Nomina dei dirigenti dell'Ente

In vigore dal 19 mag 2006
1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. 2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali direttori, fatto salvo quanto previsto dall', sono scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili professionali determinati ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La nomina dei direttori di unità di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente.
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Nomina dei dirigenti dell'Ente (Art. 103 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo