Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VIII

Art. 106

Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a personale esterno

In vigore dal 19 mag 2006
1. Gli incarichi di cui all', comma 2, possono essere conferiti, nel limite di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni diigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-uiversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 2. Gli incarichi di cui all', comma 3, possono essere conferiti, nel limite di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Gli stessi incarichi possono altresì essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
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Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a personale esterno (Art. 106 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo