Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VI

Art. 52

Attività commerciali

In vigore dal 19 mag 2006
1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'.
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Attività commerciali (Art. 52 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo